Iscrizione

Informazioni generali

La delega d'iscrizione ritirabile presso qualsiasi Segreteria Regionale/Provinciale Or.S.A. Ferrovie, è da redigere in triplice copia. d'iscrizione deve esserLa delega d'iscrizione deve essere consegnata alla Segreteria Regionale/Compartimentale o Provinciale Or.S.A. Ferrovie di competenza, la quale provvederà per la comunicazione alla Società d'appartenenza, alla Sede Contabile aziendale di competenza e alla Segreteria Generale/Nazionale di Or.S.A. Ferrovie.

Validità e termini d'iscrizione

La validità della delega di iscrizione è annuale e il suo rinnovo è automatico, salvo formale richiesta di revoca entro il 31 Dicembre dell'anno in corso. La delega d'iscrizione al Sindacato Or.S.A. Ferrovie può essere formalizzata in qualunque periodo dell'anno in corso. L'inizio della sua validità è a decorrere dal mese successivo a quello di iscrizione.

Disdetta

Nel caso di disdetta della delega sindacale, è necessario compilare e consegnare l'apposito modulo di formale richiesta di revoca alla propria Segreteria Regionale/Compartimentale o Provinciale o alla Sede Contabile aziendale di competenza.

Ammissione

L'ammissione a socio è subordinata all'accettazione di quanto previsto dal presente Statuto ed al pagamento della prevista quota sociale mediante sottoscrizione della delega per trattenuta a ruolo o tramite pagamento a mezzo c/c bancario intestato alla Segreteria Nazionale S.A.P.I.E. - Or.S.A.. assistito anche legalmente in tutte le questioni di carattere sindacale collettive ed individuali.

Le inadempienze agli incarichi liberamente assunti da ogni socio comportano le seguenti sanzioni disciplinaLe inadempienze agli incarichi liberamente assunti da ogni socio comportano le seguenti sanzioni disciplinari che sono irrogate dal Collegio dei Probiviri:

Deplorazione

Deplorazione con diffida; Espulsione dal Sindacato.

I dipendenti del Gruppo F.S. S.p.a. le cui qualifiche o ex qualifiche sono previste nell'art. 2 dello Statuto e quelli delle Aziende che esplicano attività collaterali o di supporto (attinenti ai Servizi tutelati) possono aderire al S.A.P.I.E. nelle modalità previste dall’art 5 richiamato al punto 3.1. Non è consentita l'adesione simultanea ad altro Sindacato, Federazione o Confederazione per tutti coloro che ricoprono cariche elettive.